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Il nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° marzo 2016

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altEntrerà in vigore il prossimo 1° marzo il nuovo codice deontologico dei commercialisti. Il testo, che aggiorna il precedente del 2008, ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio nazionale della categoria al termine della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi.

La revisione complessiva dei contenuti del codice, elaborato dalla Commissione nazionale ‘Deontologia’, si è resa necessaria per l’evoluzione della normativa di riferimento. Oltre al necessario allineamento all’ordinamento professionale, ‘toccato’ da ripetuti interventi legislativi negli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra commercialisti e tra questi ultimi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di rinunzia al mandato professionale).

Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.

SCHEDA

Le principali novità del nuovo Codice deontologico
 

  • Le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);
  • Sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina)
  • E’ stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14)
  • Nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15)
  • E’ espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20)
  • E’ stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23)
  • E’ stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25)
  • Nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28)
  • E’ espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29)
  • Rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42)
  • Nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44)



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