Home > Formazione > Elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di FPC

Elenco dei soggetti autorizzati all'erogazione di eventi formativi (art. 11 Regolamento FPC)

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Procedura per la richiesta di autorizzazione ad “Associazioni di iscritti nell’Albo e ad altri soggetti” all’organizzazione di corsi di formazione per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (aggiornata al 2023)

Il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che i corsi di formazione possano essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia.

L’art. 11 del Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 16 giugno 2021 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2021 disciplina la procedura che le Associazioni di iscritti nell’Albo e gli altri soggetti interessati ad ottenere l’autorizzazione ad organizzare i corsi di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono seguire per ottenere l’inserimento nello specifico elenco dei “Soggetti autorizzati”.

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 11 del Regolamento dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione utilizzando il modello sottostante e versare un contributo di euro 300 (trecento) per il ristoro degli oneri sostenuti (per avviare il pagamento fare clik su PAGO PA e scegliere l’ opzione pagamento spontaneo)

Il Consiglio Nazionale, entro 45 giorni dal ricevimento, delibererà sulla richiesta di autorizzazione all’organizzazione dei corsi di formazione professionale e trasmetterà motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante.

Entro 30 giorni dal ricevimento del parere espresso dal Ministro della Giustizia il Consiglio Nazionale delibererà il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e comunicherà la decisione al soggetto richiedente.

L’autorizzazione concessa, salvo revoca, ha validità fino al 31 dicembre 2025 (data di conclusione del triennio).

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