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Avv. Maurizio VILLANI

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 LA CORTE COSTITUZIONALE E LE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Allegato articolo

 

CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA N. 227 ANNO 2016

Allegato 

 

Avv. Maurizio VILLANI

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l'Avv. Villani invia e scrive:

la mozione per la riforma delle Commissioni tributarie adottata in occasione del XXXIII Congresso Nazionale Forense che si è svolto a Rimini il 6, 7 ed 8 ottobre c.a.

 

L’Avvocatura italiana conferisce mandato al Consiglio Nazionale Forense in uno all’Organo Congressuale Forense di promuovere presso le istituzioni parlamentari ogni opportuna iniziativa legislativa atta a garantire la riforma delle Commissioni tributarie per un giusto processo tributario in favore del cittadino, ai sensi dell’art. 111, comma 2, della Costituzione, tenendo conto del mio progetto di legge pubblicato sul mio sito.

Le mozioni come da Regolamento dei Lavori Congressuali devono, preliminarmente, superare il vaglio della Commissione Verifica Poteri che primo tra tutti registra che le stesse siano accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 50 Delegati Congressuali.

La mozione presentata al 33° Congresso Nazionale Forense dall’Avv. Giuseppe Gallo del Foro di Lecce è stata sottoscritta da 55 colleghi Delegati, tra cui alcuni Presidenti di Ordini Forensi ed è inutile dire che avrebbe sicuramente registrato altre numerose sottoscrizioni visti i moltissimi apprezzamenti registrati intorno ad una iniziativa che tende ad eliminare un evidente squilibrio tra le parti in merito ad un contenzioso come quello tributario che tanti effetti e conseguenze produce nella vita dei cittadini.

La Mozione, adottata come Raccomandazione dal Congresso Forense, è pubblicata sul sito istituzionale dell'OUA - Organismo Unitario della Avvocatura.

Allegato mozione

 

   

Articolo Avv. Maurizio VILLANI

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 PROCESSO TRIBUTARIO LITISCONSORZIO NECESSARIO – CONSEGUENZE PROCESSUALI

 Allegato artocolo

 

   

Articolo Avv. Maurizio VILLANI

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 -          la sentenza della CTR di Lecce,che ha rigettato l’appello dell’Ufficio ed ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento che si basava su presunte false fatturazioni. Il cliente, invece, ha dimostrato la sua innocenza sia in sede penale sia in sede tributaria ed i giudici di appello hanno accolto totalmente le mie tesi difensive sull’influenza del giudicato penale in sede tributaria nonché sul materiale probatorio acquisito agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.c.;

Allegata sentenza

-         -             l’ordinanza della CTR di Lecce – Sezione 23 – che, in pendenza del ricorso per Cassazione, ha sospeso l’esecuzione dell’avviso di accertamento, per cui il cliente non deve pagare nulla sino al definitivo giudizio in Cassazione. In sostanza, i giudici di Lecce, facendo seguito ad una precedente giurisprudenza, hanno ben applicato l’art. 62 bis, comma primo, secondo periodo, del D.lgs. n. 546/92, modificato dal D.lgs. n. 156/2015, che ha ripreso le mie proposte legislative sulla riforma del processo tributario. La suddetta ordinanza è importante perché con la riforma del 2016 i giudici tributari possono sospendere l’atto iniziale notificato dagli Uffici. 

       Allegata sentenza                  

   

Articolo Avv. Maurizio VILLANI

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 CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI COSTITUZIONE DELLE PARTI

Allegato articolo

   

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