Il Consiglio nazionale con l’informativa n. 5/2022 ha confermato che in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che gli Ordini, le SAF ed i Soggetti autorizzati possono continuare ad erogare i webinar di formazione e a chiederne l’accreditamento al CNDCEC fino al 31 dicembre 2022.
Leggi l'Informativa
Riceviamo e pubblichiamo nota ricevuta dal GAL campidano con la quale si ricorda la scadenza del 16 luglio p.v. quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione dei bandi pubblici pubblicati sul sito del Gal Campidano.
Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici del GAL Campidano via mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonicamente al numero 0709376140.
Si ricorda che la versione integrale dei bandi e le informazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di contributo sono consultabili nella sezione “Bandi, gare e selezioni” sul sito del GAL Campidano www.galcampidano.it.
Nella seduta del 3 dicembre 2015, il Consiglio Nazione ha approvato, il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 1° gennaio 2016.
Le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento recepiscono le novità previste in tema di formazione dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, applicate dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle esigenze e delle esperienze degli Ordini territoriali, e in particolare riguardano:
• il riconoscimento alle "Associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti" della possibilità di erogare eventi di formazione professionale continua;
• l’inserimento della normativa antiriciclaggio e delle tecniche di mediazione tra le materie obbligatorie;
• la rivisitazione delle voci delle attività formative particolari;
• l’introduzione delle modalità di svolgimento da parte dell'Ordine delle verifiche annuali e triennali per l’assolvimento dell’obbligo;
• l’estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari dell’esenzione per maternità e l’introduzione dell’esenzione dall'obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi.
Il testo approvato in Consiglio nel mese di marzo e presentato al Ministro per l'acquisizione del parere vincolante prevedeva anche l'ipotesi di esonero per coloro che compiono i sessantacinque anni di età nel triennio, per coloro che non esercitano l'attività professionale e per gli iscritti nell'Elenco Speciale.
Il Ministro della Giustizia, nel parere reso il 23 ottobre 2015, ha tuttavia ritenuto di esprimere parere favorevole all'adozione del regolamento presentato a condizione che fossero eliminate le previsioni di esonero per anzianità, per mancato esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco speciale, prevedendo, eventualmente una riduzione dell'obbligo formativo per tali ipotesi.
Il Consiglio Nazionale pur avendo rappresentato al Ministro alcune perplessità in merito all'estensione dell'obbligo formativo a quanti non esercitano l'attività professionale e formulato una richiesta di incontro, ha approvato il Regolamento per la formazione professionale continua.
Il testo approvato alla luce delle osservazioni espresse dal Ministro della Giustizia contiene la previsione dell'obbligo formativo di 10 CFP annuali per gli iscritti che compiano il 65° anno di età nel triennio, per coloro che non esercitano l'attività professionale e per gli iscritti nell'Elenco Speciale.
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il pronto ordini n. 49/2023 in tema di pareri congruità su compensi ai sensi dell’art. 28 del D.M. n. 140/2012 e nello specifico affronta il problema legato alla richiesta di rilascio di un parere di congruità per una parcella professionale in assenza di una lettera di incarico.
Il Consiglio Nazionale ricorda che a seguito della modifica apporta all’art. 9 del D.L. n. 1/2012 dalla L. n. 124/2017, entrate in vigore il 29 agosto 2017, il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. La detta disposizione è stata altresì rafforzata dall’art. 25 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale, in quanto la mancata stipula per iscritto del mandato professionale comporta conseguenze sotto profilo disciplinare.
Pertanto, qualora dall’istanza presentata dall’iscritto risulti la mancata pattuizione del compenso e/o la mancata stipula per iscritto del mandato, tale circostanza dovrà essere comunicata al Consiglio di Disciplina, per l’apertura del relativo fascicolo.
Fermo quanto sopra, qualora non venga pattuito preventivamente un compenso tra le parti, questo potrà essere determinato dall’autorità giudiziaria in base a quanto previsto dal D.M. n. 140/2012 ‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia’. Tuttavia, in base all'art. 1, co 6, del citato DM l’assenza di preventivo costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
PO CNDCEC nr. 49/2023 / Codice Deontologico CNDCEC
Il Consiglio Nazionale ha promosso una missione negli Emirati Arabi Uniti dal 2 al 7 novembre 2015, aperta a tutti i commercialisti italiani.