Comunicazione Avv. Villani

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ORDINANZA CTR LECCE N. 217-2016

ordinanza n. 217/2016 depositata in segreteria il 29/02/2016 della CTR – Sez. staccata di Lecce – Sez. 23, che prima in Italia ha disposto su  mia specifica istanza la sospensione dell’esecuzione dell’atto originario di accertamento, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 62-bis, comma 1°, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/92, aggiunto con le modifiche del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, che ha ripreso la mia specifica proposta modificativa “Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile”.

In questo  modo, pur in pendenza di un ricorso per Cassazione, come nella fattispecie in oggetto, i giudici tributari, con la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento, hanno impedito all’Agenzia delle Entrate di richiedere il pagamento dell’imposta provvisoria ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 cit. sia per quanto riguarda l’iscrizione provvisoria iniziale del terzo sia per quanto riguarda le successive iscrizioni provvisorie a seguito di sentenza, come previsto dal succitato art. 68, comma 1°, lett. a), b) e c).

La prima applicazione pratica del succitato art. 62-bis tutela maggiormente il contribuente, rispetto alla precedente normativa processuale, ed è augurabile che i giudici tributari di secondo grado la possano applicare in futuro, logicamente se rilevano il danno grave ed irreparabile, di cui al succitato comma 1, seconda parte, senza dover considerare il fumus boni iuris non richiesto in questa specifica fattispecie, come peraltro precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 29/12/2015.

Allegata ordinanza