Formazione "Sezione A" e "Sezione B" del Registro dei Revisori Legali

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Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.135 del 17 luglio del 2016, sono istituite nel Registro dei Revisori Legali le nuove sezioni denominate «A» e «B». L’articolo 27 del decreto legislativo, in prima applicazione, ha stabilito i criteri per la formazione di tali sezioni, prevedendo, in particolare, l’iscrizione nella «Sezione B» dei revisori “inattivi” e di quelli per i quali non risulta espletato nell'ultimo triennio alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale.

A tale riguardo, la Circolare RGS n. 34 dell’8 agosto 2013, nel fissare al 23 settembre il termine per l’avvio degli obblighi di comunicazione verso il Registro degli incarichi di revisione legale in corso, per mezzo di modalità telematiche e digitali, aveva previsto, già in conformità al decreto legislativo n. 39 del 2010, che “La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l'iscrizione nella sezione "revisori inattivi" del Registro dei revisori legali”.

L’aggiornamento delle sezioni «A» e «B» del Registro sono rese effettive a far data dal 23 settembre 2016.

Avviso ai tirocinanti

Si ricorda che il revisore legale iscritto nella «Sezione B» del Registro non può assolvere in relazione al tirocinio la funzione di “dominus” per aspiranti revisori legali. Alla luce di quanto precede, si invitano i tirocinanti di dominus eventualmente iscritti in detta Sezione, al fine di non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio - con effetto dalla data in cui il dominus è collocato nella «Sezione B» -, ad individuare altro revisore legale (iscritto nella «Sezione A») o società di revisione legale, e ad effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro di variazione del soggetto presso il quale il tirocinio è svolto (modulo TR-10).

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