Cancellazione e Certificato Ultimato Tirocinio

Ultimo aggiornamento 26/11/2025
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Tirocinio - Perdita Efficacia Dopo 5 Anni

Il tirocinio iniziato a partire dal 16 agosto 2012 non ha validità illimitata nel tempo, ma perde efficacia trascorsi 5 anni dalla data di completamento dello stesso senza che sia superato l'Esame di Stato.

Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del "certificato", ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al DPR 137/2012 (" ... stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo").

Il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine. Ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del periodo di tirocinio prescritto, previo espletamento da parte del Consiglio stesso dell’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato come previsto dall’Art. 11, D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

Solo a partire dalla assunzione della delibera si potrà legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il tirocinio.

È possibile richiedere il certificato di compiuto tirocinio a partire dal giorno successivo alla conclusione del periodo di pratica.

Per la richiesta è necessario compilare il seguente modulo:

Modulo richiesta CUT 

La documentazione va consegnata insieme al libretto di attestazione del tirocinio debitamente compilato alla Segreteria dell'Ordine.