Formazione professionale continua - nuovo triennio formativo 2026-2028
A partire dal 1° gennaio, contestualmente all’inizio del nuovo triennio formativo, è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Informativa CNDCEC n. 142/2025 | Regolamento FPC
Le novità introdotte dal nuovo regolamento riguardano l’articolo 16 che introduce disposizioni di maggior favore per gli iscritti, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale. Le restanti disposizioni introducono una serie di novità volte a rendere la formazione professionale continua più coerente con l’evoluzione normativa, a rafforzare le tutele in materia di pari opportunità e a prevedere, tra le cause di esonero, quella per anzianità, riservata agli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, quale riconoscimento della lunga esperienza professionale acquisita.
Si ricorda che:
- ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Dottori Commercialisti devono essere conseguiti 90 CFP, di cui almeno 9 nelle materie obbligatorie, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti formativi.
- gli iscritti all’Albo che abbiano compiuto 65 anni di età o li compiano durante il triennio formativo (2026-2028) non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di formazione continua.
- l’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento FPC. La richiesta di esenzione, adeguatamente documentata, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine a mezzo pec ( Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e, in ogni caso, entro un termine tale da consentire all’iscritto, in caso di esito sfavorevole, di adempiere comunque all’obbligo formativo (download modulo richiesta esenzione).
- ai fine del riconoscimento dei crediti formativi per le attività particolari (art. 16 del regolamento FPC) l’iscritto deve depositare a mezzo pec o mail l’autocertificazione dei crediti conseguiti attraverso le attività formative particolari (download modulo autocertificazione).