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Articolo Avv. Maurizio VILLANI

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 -          la sentenza della CTR di Lecce,che ha rigettato l’appello dell’Ufficio ed ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento che si basava su presunte false fatturazioni. Il cliente, invece, ha dimostrato la sua innocenza sia in sede penale sia in sede tributaria ed i giudici di appello hanno accolto totalmente le mie tesi difensive sull’influenza del giudicato penale in sede tributaria nonché sul materiale probatorio acquisito agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.c.;

Allegata sentenza

-         -             l’ordinanza della CTR di Lecce – Sezione 23 – che, in pendenza del ricorso per Cassazione, ha sospeso l’esecuzione dell’avviso di accertamento, per cui il cliente non deve pagare nulla sino al definitivo giudizio in Cassazione. In sostanza, i giudici di Lecce, facendo seguito ad una precedente giurisprudenza, hanno ben applicato l’art. 62 bis, comma primo, secondo periodo, del D.lgs. n. 546/92, modificato dal D.lgs. n. 156/2015, che ha ripreso le mie proposte legislative sulla riforma del processo tributario. La suddetta ordinanza è importante perché con la riforma del 2016 i giudici tributari possono sospendere l’atto iniziale notificato dagli Uffici. 

       Allegata sentenza                  

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