Formazione obbligatoria dei gestori della crisi
Ai sensi del D.M. 202/2014, art. 4 c. 5 lett. d) e c. 6, i gestori della crisi devono conseguire una specifica formazione di durata complessiva non inferiore a quaranta ore sia per l’iscrizione al Registro tenuto dal Ministero di Giustizia sia successivamente all'iscrizione per l’aggiornamento biennale obbligatorio.
Il biennio formativo decorre dalla data del PDG d'iscrizione al Registro dei gestori della crisi disposto dal Ministero di Giustizia (per esempio un gestore iscritto con PDG datato 15 marzo 2018 il primo biennio scadrà il 15 marzo 2020).
Fanno eccezione i gestori iscritti al Registro in base al cosiddetto regime transitorio (art. 19 D.M. 202/2014) per i quali il primo biennio è scaduto il 28/01/2020 e tale data farà fede anche per le successive scadenze.
Il non adempimento all’obbligo di aggiornamento biennale, entro la scadenza, determina dapprima la sospensione per un periodo non superiore a 90 giorni e successivamente la cancellazione, qualora continui a persistere la mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 202/2014 (art. 4 dell’All. A al Regolamento dell’OCC dell’ODCEC di Cagliari).
Caratteristiche corso di formazione valido per l’OCC
Tutti i corsi di formazione, e-learning o in aula, organizzati in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 202/2014.
Per i dottori commercialisti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC, ai fini della validità, i corsi devono avere una durata non inferiore a 12 ore.
Si consiglia, prima di iscriversi ad un corso di formazione, di accertarsi sempre che:
- nella locandina sia specificato che si tratta di un corso abilitante e/o di aggiornamento e sia pertanto conforme all’art. 4 del D.M. 202/2024;
- abbia una durata non inferiore a 12 ore.
Per sapere se un corso frequentato è valido occorre verificare se nell’attestato di partecipazione è riportata una delle seguenti diciture: “il corso consente di assolvere all’obbligo formativo (iniziale e/o biennale) dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del D.M. 202/2014” oppure “il corso è equipollente ai sensi dell’art. 7 del regolamento FPC e consente di assolvere agli obblighi formativi (iniziali e/o biennali) di cui all’art. 4 del D.M. 202/2014”.
Elenco materie FPC del CNDCEC per l’OCC
- D.4.6 “Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata del sovraindebitato: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato. L’OCC, il gestore della crisi e il liquidatore”
Sino al 31 dicembre 2025 il codice materia per l’OCC era il D.4.19.
È possibile verificare i codici materie nell’estratto conto formativo.

