Formazione professionale

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Gli Iscritti sono tenuti per legge ad assolvere all’obbligo di Formazione Professionale Continua (FPC). La formazione professionale infatti rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali.

La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, agevola il professionista nel mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l’erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

La vigente regolamentazione sulla FPC stabilisce che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano un numero minimo di crediti formativi nell’arco di un triennio e prevede altresì delle riduzioni in base all'età anagrafica e specifici casi di esonero, come riepilogato in tabella.

AMBITO SOGGETTIVO

AMBITO OGGETTIVO

Iscritti all’Albo anche se sospesi dall’esercizio della professione (art. 1 c. 2)

In ciascun triennio l’iscritto è tenuto a svolgere attività di formazione professionale continua attraverso la partecipazione a corsi di formazione in aula o e-learning accreditati e riconosciuti dal CNDCEC

OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE

Crediti Formativi Professionali (CFP)

iscritti di età 65 anni

90

iscritti di età ≥ 65 anni

30

materie obbligatorie* per tutti indipendentemente dall’età

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ESONERO DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il Regolamento della FPC disciplina i casi in cui gli iscritti possono essere esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo.

I crediti formativi eventualmente conseguiti durante il periodo di esenzione dall’obbligo formativo possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale.

CASI DI ESONERO

Descrizione

riduzione

nuovi iscritti all’Albo, passaggio dall’Elenco Speciale, cessazione del non esercizio della professione (art. 4 c. 3)

l’obbligo formativo ha inizio dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione all’albo, passaggio dall’Elenco Speciale, cessazione del non esercizio della professione.

proporzionale del numero di crediti triennali

iscritti all’Elenco Speciale (art. 8 c. 4)

nessun obbligo formativo

totale

iscritti all’Albo che non esercitano la professione (art. 8 c.4,5)

nessun obbligo formativo purché l’iscritto non eserciti neanche occasionalmente, non possieda la partita iva, non sia iscritto alla CNPADC o CNPR

totale

maternità/paternità (art. 8 c. 1, lett. a)

riconosciuto alla madre o al padre purché la madre non goda dell’esonero, se iscritta anche lei all’albo, o non sia iscritta ad altro albo

45 CFP valutati dal Consiglio dell’Ordine su istanza dell’iscritto/a

interruzione dell’attività per almeno 6 mesi (art. 8 c.1, lett. b)

riconosciuto solo per interruzione dell’attività non derivante da sanzioni disciplinari

valutazione discrezionale del Consiglio dell’Ordine su istanza dell’iscritto

assunzione di cariche pubbliche elettive (art. 8 c.1, lett. c)

riconosciuto per le cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato

in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva

infortunio, malattia, malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro primo grado, componenti il nucleo familiari e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore (art. 8 c. 1, lett. d)

 

valutazione discrezionale del Consiglio dell’Ordine su istanza dell’iscritto

*Materie obbligatorie: il regolamento stabilisce che, nel triennio formativo, l’iscritto deve obbligatoriamente svolgere almeno 9 ore di formazione specifica avente ad oggetto le c.d. materie obbligatorie (art. 5, c.2 del Regolamento della FPC).

Le materie obbligatorie sono quelle riguardanti “ordinamento professionale, deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione” e che permettono di maturare i cosiddetti crediti speciali/obbligatori.

Le materie obbligatorie sono segnalate nelle circolari informative degli eventi e sono disponibili sul portale della formazione nella scheda dettaglio evento.

 

L'Ordine territoriale favorisce lo svolgimento gratuito della formazione erogando un’ampia offerta formativa (con l’utilizzo di risorse proprie o eventualmente ottenibili da specifiche sovvenzioni per la formazione professionale da enti finanziatori) tramite la promozione ed organizzazione di attività, fornendo così ai professionisti maggiori occasioni e strumenti adeguati per l’aggiornamento mirato; la responsabilità del controllo nonché dei contenuti spetta all’Ordine territoriale.

Le attività formative valide ai fini dell’attribuzione dei crediti sono esclusivamente quelle derivanti dalle iniziative inserite nei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali ed inviati al Consiglio Nazionale per l’approvazione; all’Ordine territoriale spetta il controllo dell’effettiva partecipazione dell’iscritto.

L’iscritto può svolgere tutte le attività formative sia attraverso corsi in aula sia in modalità e-learning, senza alcun limite, e tramite piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale (art.1 c.4 del Regolamento della FPC).

I Consigli degli Ordini valutano, ai fini disciplinari, il comportamento degli iscritti in materia di formazione professionale continua, ivi compresa l’inosservanza dell’obbligo formativo.

Normativa Formazione Professionale Continua

Sanzioni

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Modalità di caricamento dei crediti formativi

Gli eventi formativi possono essere accreditati dall’Ordine di Cagliari, da altri Ordini territoriali o da soggetti autorizzati dal CNDCEC e dal MEF.

Per i crediti maturati in eventi accreditati da altri Ordini territoriali o da soggetti autorizzati, sia per i corsi fruibili in e-learning sia in aula, le presenze vengono caricate in modalità telematica direttamente dall’ente accreditante sul portale del CNDCEC il quale comunica agli Ordini di appartenenza l’avvenuto caricamento dei crediti per i propri iscritti. Successivamente la Segreteria trasferisce massivamente tali dati nella piattaforma ISI Formazione nella posizione dei singoli iscritti.

Questa trasmissione è periodica e non tempestiva, ma comunque certa.      

L’Ordine di Cagliari non è abilitato a caricare nelle singole posizioni questo tipo di crediti e, quindi, non è necessario l’invio alla segreteria dei relativi attestati, che possono però servire all’iscritto per memoria personale per avere la situazione aggiornata sulle altre formazioni obbligatorie (formazione revisori legali, formazione revisori enti locali, formazione antiriciclaggio). Si ricorda che gli attestati devono contenere sempre il codice di accredito dell’evento, le materie FPC le materie MEF e il numero di ore partecipate.

I crediti maturati con attività formative particolari di cui all’art. 16 del Regolamento FPC (es. docenze, pubblicazioni), vanno invece sempre comunicati, tramite apposito modulo scaricabile qui,  alla Segreteria  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

Eventuali richieste di esonero  di cui all’art. 8 del Regolamento FPC possono essere richieste inviando gli appositi moduli a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.