Incompatibilità

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D.Lgs. n. 139/2005 - Articolo 4

Incompatibilità

1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

a. della professione di notaio;

b. della professione di giornalista professionista;

c. dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

d. dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

e. dell'attività di promotore finanziario.

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Allegato 2 alla circolare 11/2003 (CASI)
 

La Nota informativa n.26/2012
 

Circolare CNDC 20/2004 - Nota:1 / 2
 

 

 

Regolamento per la valutazione delle incompatibilità

delibera del Consiglio dell'Ordine del 14 marzo 2019


 

Effetti previdenziali


L'effetto meno conosciuto delle situazione di incompatibilità è quello previdenziale. Infatti gli anni dichiarati incompatibili possono essere ritenuti non utili ai fini previdenziali e assistenziali con la conseguenza che questi non verranno conteggiati nell'anzianità assicurativo - contributiva del professionista.

Le Casse di Previdenza, alle quali la giurisprudenza riconosce un potere di controllo sulle situazioni di incompatibilità autonomo da quello degli Ordini, effettuano le proprie verifiche sull'intero periodo di attività dell’Iscritto.