SCADENZA TIROCINIO - Validità temporale tirocinio al fine del sostenimento dell’esame di stato

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Il nostro Consiglio Nazionale, con l’Informativa n. 11/2019 dello scorso 1° febbraio 2019 comunica che il Ministero dell’Università, al fine di diramare alcuni dubbi sollevati in merito alla possibilità di partecipazione all’Esame di Stato per i candidati il cui tirocinio – ai sensi dell’art. 6, comma 12 del D.P.R. 137/2012 – è soggetto a scadenza, ha inviato al Consiglio Nazionale stesso la nota protocollo n. 2854 del 29 gennaio 2019 con la quale ha chiarito che possono essere considerati validi tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Stato.

Leggi l’informativa n. 11/2019 e la nota MIUR

 


TIROCINIO - Perdita Efficacia Dopo 5 Anni

Il tirocinio iniziato a partire dal 16 agosto 2012 non ha validità illimitata nel tempo, ma perde efficacia trascorsi 5 anni dalla data di completamento dello stesso senza che sia superato l'Esame di Stato.

Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del "certificato", ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al DPR 137/2012 (" ... stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo").

 

Art. 6 DPR 7 agosto 2012, n. 137 e relazione illustrativa

Inf.CNDCEC 3/2014 del 12 marzo 2014

PRONTO ORDINI 73-2015 del 6 maggio 2015