ESAME DI STATO - Compiuto tirocinio

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In occasione della recente emanazione della Ordinanza di indizione degli esami di Stato per l’anno 2016 (Ordinanza MIUR 1 marzo 2016, n. 110,allegata) riguardante la data di compiuto tirocinio.

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato l’Ordinanza in questione prevede che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami”.

Il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine. Ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del periodo di tirocinio prescritto, previo espletamento da parte del Consiglio stesso dell’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato come previsto dall’Art. 11, D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

 

Solo a partire dalla assunzione della delibera si potrà legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il tirocinio.

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