Portale Lavoro - Obbligo comunicazione telematica ai sensi art. 1, comma 1, L. n. 12-1979

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altCome disciplinato dall’art.1, comma 1 L. n. 12/1979, gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili possono svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, effettuando preventiva comunicazione agli ispettorati del Lavoro Competenti per territorio. A partire dal 1° marzo la comunicazione di inizio attività dovrà essere gestita esclusivamente in via telematica, attraverso la compilazione e l’invio della modulistica informatizzata disponibile sul Portale www.ispettorato.gov.it.
Nell’informativa n. 20 del CNDCEC si sottolinea, inoltre, l’esigenza di procedere all’adempimento telematico anche per coloro che già esercitano tali attività e che hanno già inviato comunicazioni cartacee. Questo al fine di operare in linea con le esigenze di semplificazione e di efficienza amministrativa rappresentate nella Nota Ministeriale n. 32 pubblicata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro il 15/02/2018.
 

Informativa CNDCEC n. 20
Nota Ministeriale n. 32 del  15/02/2018