Parere congruità su compensi ex art. 28 D.M. 140/2012

Stampa

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il pronto ordini n. 49/2023 in tema di pareri congruità su compensi ai sensi dell’art. 28 del D.M. n. 140/2012 e nello specifico affronta il problema legato alla richiesta di rilascio di un parere di congruità per una parcella professionale in assenza di una lettera di incarico.
Il Consiglio Nazionale ricorda che a seguito della modifica apporta all’art. 9 del D.L. n. 1/2012 dalla L. n. 124/2017, entrate in vigore il 29 agosto 2017, il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. La detta disposizione è stata altresì rafforzata dall’art. 25 del codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale, in quanto la mancata stipula per iscritto del mandato professionale comporta conseguenze sotto profilo disciplinare.
Pertanto, qualora dall’istanza presentata dall’iscritto risulti la mancata pattuizione del compenso e/o la mancata stipula per iscritto del mandato, tale circostanza dovrà essere comunicata al Consiglio di Disciplina, per l’apertura del relativo fascicolo.
Fermo quanto sopra, qualora non venga pattuito preventivamente un compenso tra le parti, questo potrà essere determinato dall’autorità giudiziaria in base a quanto previsto dal D.M. n. 140/2012 ‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia’. Tuttavia, in base all'art. 1, co 6, del citato DM l’assenza di preventivo  costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
PO CNDCEC nr. 49/2023 / Codice Deontologico CNDCEC