Comunicazione domicilio digitale (PEC) all’Ordine – Nuove disposizioni sanzionatorie

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Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti»

 La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale ai rispettivi Ordini).

A partire dal 1 Ottobre 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Semplificazioni, l'Ordine sarà costretto a diffidare l’iscritto che non abbia già comunicato il proprio indirizzo PEC, e, in caso di inadempienza, trascorsi 30 giorni, sarà costretto a sospendere l'iscritto fino a quando non avrà comunicato il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC).

Si consiglia pertanto di verificare sul l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta certificata gestito dal Ministero dello Sviluppo economico INI- PEC (

https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/cerca-pec-ordini) la presenza del proprio indirizzo PEC.

 

Nel caso in cui il l'indirizzo PEC non fosse presente o fosse diverso da quello in uso, si potrà inserirlo o aggiornarlo accedendo all'area riservata del sito dell'Ordine di Cagliari  o compilare e trasmettere il presente modulo  entro il 30 settembre p.v.