Mancata comunicazione del domicilio digitale all'Ordine

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Il Ministero, con nota 186506 del 18 novembre 2020, ha chiarito che la sanzione prevista dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 761, vale a dire la “sospensione dal relativo albo” degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare. Ne consegue che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione all’Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, la “sospensione dall’albo” prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
 
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Leggi la nota del Ministero
Come comunicare la PEC all’Ordine