Si ricorda che solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni:
prossima finestra temporale à dal 1° marzo al 30 aprile 2025
Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.
L’Albo CTU e Periti è tenuto dal Ministero di Giustizia pertanto per informazioni a riguardo è consigliabile contattare direttamente i loro uffici.
sito del Ministero di Giustizia – informazioni e tutorial | elenco iscritti
Ultimo aggiornamento Martedì 08 Marzo 2022
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.135 del 17 luglio del 2016, sono istituite nel Registro dei Revisori Legali le nuove sezioni denominate «A» e «B». L’articolo 27 del decreto legislativo, in prima applicazione, ha stabilito i criteri per la formazione di tali sezioni, prevedendo, in particolare, l’iscrizione nella «Sezione B» dei revisori “inattivi” e di quelli per i quali non risulta espletato nell'ultimo triennio alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale.
A tale riguardo, la Circolare RGS n. 34 dell’8 agosto 2013, nel fissare al 23 settembre il termine per l’avvio degli obblighi di comunicazione verso il Registro degli incarichi di revisione legale in corso, per mezzo di modalità telematiche e digitali, aveva previsto, già in conformità al decreto legislativo n. 39 del 2010, che “La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l'iscrizione nella sezione "revisori inattivi" del Registro dei revisori legali”.
L’aggiornamento delle sezioni «A» e «B» del Registro sono rese effettive a far data dal 23 settembre 2016.
Avviso ai tirocinanti
Si ricorda che il revisore legale iscritto nella «Sezione B» del Registro non può assolvere in relazione al tirocinio la funzione di “dominus” per aspiranti revisori legali. Alla luce di quanto precede, si invitano i tirocinanti di dominus eventualmente iscritti in detta Sezione, al fine di non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio - con effetto dalla data in cui il dominus è collocato nella «Sezione B» -, ad individuare altro revisore legale (iscritto nella «Sezione A») o società di revisione legale, e ad effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro di variazione del soggetto presso il quale il tirocinio è svolto (modulo TR-10).
Il Consiglio Nazionale informa che ha approvato definitivamente le “Regole Tecniche ex art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni”.
Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:
- valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).
Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Settembre 2016
L'Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha organizzato il V Trofeo Nazionale di Golf Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 2016. In allegato la brochure.
Il Consiglio Nazionale ha siglato un protocollo d’intesa con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA), finalizzato ad un progetto di collaborazione per gli iscritti all’albo dei commercialisti che operano a supporto della categoria degli ingegneri e architetti.
Tale progetto prevede una serie di corsi formativi e seminari offerti da INARCASSA ai commercialisti, volti all’acquisizione di specifiche competenze in ambito previdenziale per l’assistenza dei propri clienti ingegneri e architetti.
Informativa CNDCEC n. 5/2025 | Convenzione CNDCEC - INARCASSA