CNDCEC | Documenti
Documento “L’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo delle Fondazioni di origine bancaria: linee di comportamento e principi di riferimento”, frutto della collaborazione tra l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (Acri) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Informativa n. 47/2025 | Documento
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Documento “La sospensione dall’esercizio della professione: inquadramento della fattispecie e criticità in caso di sostituzione nella gestione dello studio professionale” elaborato nell’ambito dell’area di delega “Compensi professionali e deontologia”.
Informativa n. 51/2025 | Documento
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Documento “L’imposizione diretta nelle cooperative agricole” curato dalla Commissione “Fiscalità delle imprese agricole”, istituita nell’ambito dell’area di delega Fiscalità.
Informativa n. 52/2025 | Documento
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Documento “Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario nelle misure ablative” curato dal CN e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca nell’ambito delle attività relative all’area “Funzioni giudiziarie e ADR”.
Informativa CNDCEC n. 48/2025 - definizione dei “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, ha apportato importanti modifiche all’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 14/2019, novellando significativamente la disciplina dell’aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti.
Le nuove disposizioni, anche in considerazione del fattivo intervento del Consiglio Nazionale, prevedono che:
- l’obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 356 Codice della Crisi e all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passi da 40 ore a 18 ore;
- gli Ordini professionali possano stabilire “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua.
Il Consiglio Nazionale, al fine di rendere meno oneroso l’assolvimento degli obblighi formativi dei propri iscritti, già nel mese di ottobre 2024 aveva individuato i “criteri di equipollenza” ed aveva ritenuto di doverli sottoporre all’attenzione del Ministero della Giustizia, sia in considerazione della sua natura di organo vigilante, sia tenuto conto che al Ministero della Giustizia è demandata la tenuta dell’Elenco di cui all’art. 356 del Codice della crisi.
Viste le nuove FAQ “Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, pubblicate dal Ministero della Giustizia il 26 febbraio 2025, e considerato che le stesse confermano sostanzialmente i criteri di equipollenza portati a conoscenza del Ministero, il Consiglio Nazionale nella seduta del 26 marzo 2025 ha stabilito i “criteri di equipollenza” di cui all’art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:
a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024);
b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Informativa CNDCEC n. 48/2025 | Informativa CNDCEC n. 49/2025 (Corso di formazione ‘Gestori della crisi e insolvenza delle imprese e professionisti indipendenti: corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco ex art. 356 CCII’ – proroga al 30 giugno 2025)
Proroga al 20 agosto per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi
Come annunciato dal Presidente del Consiglio nazionale, Massimo Miani, nel corso dell’Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 20 luglio , il MEF, sulla scorta delle richieste avanzate dallo stesso Consiglio Nazionale sin dallo scorso mese di giugno ai fini dell’urgente razionalizzazione delle imminenti scadenze fiscali, in pari data, ha comunicato la proroga dei versamenti delle imposte da dichiarazioni dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% dal 21/7/17 al 20/8/17 per i titolari di reddito di impresa. Nel comunicato, il Ministero tralasciava le scadenze dei professionisti nonché delle altre imposte (Iva, Irap e contributi previdenziali), pertanto si è reso immediatamente necessario un successivo incontro tra il Presidente Miani e la delegazione del CNDCEC con il Viceministro Casero, al quale è stata chiesta la rettifica del DPCM in vigore, e l’immediata estensione anche a tutti i professionisti della suddetta proroga: il MEF, accogliendo la richiesta, nella giornata di ieri ha prontamente diramato un nuovo comunicato. Si attende a breve la pubblicazione di altro DPCM, che, accogliendo le ulteriori richieste avanzate dai commercialisti, dovrebbe prevedere lo slittamento del termine di presentazione del cd. Spesometro dal 18/9 al 15/10 nonché dei modelli 770 e delle dichiarazioni dei redditi e irap al 31 ottobre. Un lavoro di squadra del Consiglio Nazionale che, nel recepire dagli Ordini Locali le esigenze degli iscritti, ha prontamente risposto , dimostrando alle principali Istituzioni l’unitarietà di una professione, che, seppur sofferente, oggi confida nei suoi vertici per ottenere un ruolo centrale , attraverso grandi proposte, per il rilancio dell’economia del Paese.
- La lettera del Consiglio nazionale al Ministro Padoan
- Il Comunicato del MEF
Comune di Pauli Arbarei | Revisore Unico dei conti per il triennio 2025/2027
Il Comune di Pauli Arbarei ha pubblicato l’avviso per la nomina del Revisore Unico per il triennio 2025/2027.
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente datata e sottoscritta, pena l’esclusione, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31.03.2025 tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , e indirizzata al Comune di Pauli Arbarei – Servizio Amministrativo e Finanziario – Via Giovanni XXIII, 6 Pauli Arbarei 09020 (SU).
Equitalia – Definizione Agevolata scaduti i termini per aderire
Scaduti i termini per aderire alla definizione agevolata il 21 aprile u.s., il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017 ha prorogato al prossimo 15 giugno il termine entro cui Equitalia deve comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito, una comunicazione specificando:
• quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata;
• l’ammontare dell’importo dovuto;
• la scadenza delle eventuali rate.
La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento.


