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Informativa CNDCEC: comunicazione PEC all'Ordine - Trasmissione elenchi PEC a INI PEC e Consiglio Nazionale

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altIl Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 159/2015, dal 1° giugno p.v. le cartelle di pagamento saranno notificate esclusivamente via PEC all'indirizzo del professionista risultante dal registro INI PEC. A tal fine la legge consente all'Agente della riscossione di consultare telematicamente ed estrarre tali indirizzi anche in forma massiva. Per i casi in cui la PEC non dovesse risultare valida o attiva o, ancora, la casella fosse satura, la stessa norma prevede che la notificazione sia eseguita mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente, pubblicando l'avviso sul sito web della CCIAA e dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.

A tal proposito ed al fine di aggiornare e completare gli elenchi delle PEC ed inviarli a INI PEC ed al CNDCEC, si ricorda che tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, hanno l’obbligo inderogabile di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Vi invito pertanto a verificare il Vostro indirizzo PEC nell’area riservata del sito web dell’Ordine. 
Si ricorda che, oltre a comportare inefficienze amministrative i cui costi sono a carico di tutti gli Iscritti, la mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC costituisce un inadempimento sanzionabile in sede disciplinare con apposito procedimento previsto dal “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito” (in vigore dal 1° giugno 2015).

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