Il Tirocinio Professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Al termine del percorso di studi universitari, per sostenere l’esame di abilitazione professionale, è necessario svolgere un apposito tirocinio presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto nell’Albo da almeno 5 anni. Il praticantato può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studio sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.
Il tirocinante può, inoltre, svolgere parte del tirocinio all'estero (per un periodo non superiore a 6 mesi) presso un Professionista abilitato e iscritto in uno degli Organismi riconosciuti.
Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti. Il registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e verifica periodicamente l’effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti e colloqui con il tirocinante.
Il Registro dei tirocinanti è attualmente suddiviso in:
Si invitano gli interessati a rispettare scrupolosamente le date di scadenza, provvedendo alla consegna od al ritiro dei libretti durante tutto il periodo messo a disposizione e non solo in prossimità della scadenza. Ciò permetterà un lavoro più fluido agli uffici ed eviterà lunghe attese agli utenti.
Ritiro del libretto
È possibile ritirare il libretto ogni anno presso la Segreteria dell'Ordine (negli orari di apertura al pubblico) nella seguente modalità:
Per il ritiro da parte di terzi è necessario presentare una delega scritta e fotocopia del documento del delegante e del delegato (munirsi preventivamente delle fotocopie)
Consegna del libretto
La consegna presso i nostri uffici per la vidimazione semestrale va effettuata:
Consegna del libretto per la prima volta
Porre attenzione alla data annotata dalla segreteria sul primo periodo da attestare senza preoccuparsi se il suddetto sia più o meno di un semestre:
Per la consegna da parte di terzi in segreteria non c’è bisogno di delega da parte dell’interessato.
1. L'iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo analitico:
a) gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono riportate, per ogni semestre, in due apposite sezioni e sono eseguite in modo da non evidenziare elementi o riferimenti in grado di violare la riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica.
3. Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
4. Il Consiglio dell'ordine ha facoltà di accertare la veridicità di quanto riportato sui libretti del tirocinio. In caso di accertamento della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio il Consiglio dell'ordine ne dà notizia al praticante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico di entrambi.
5. La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3 è valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13.
Si riportano il Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni e la Legge sul Tirocinio professionale per i Dottori Commercialisti.
Decreto del 2005, n. 139 da Art. n. 40 ad Art. n. 48
Decreto del MIUR 7 agosto 2009, n. 143
Decreto del MIUR 5 novembre 2010
DPR 7/08/ 2012 n. 137