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Formazione professionale

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Gli Iscritti sono tenuti per legge ad assolvere all’obbligo di Formazione Professionale Continua (FPC). La formazione professionale infatti rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali.

La Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, agevola il professionista nel mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l’erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.

La vigente regolamentazione sulla FPC stabilisce che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano un numero minimo di crediti formativi nell’arco di un triennio e prevede altresì delle riduzioni in base all'età anagrafica e specifici casi di esonero, come riepilogato in tabella.

*Materie obbligatorie: il regolamento stabilisce che, nel triennio formativo, l’iscritto deve obbligatoriamente svolgere almeno 9 ore di formazione specifica avente ad oggetto le c.d. materie obbligatorie (art. 5, c.2 del Regolamento della FPC).

Le materie obbligatorie sono quelle riguardanti “ordinamento professionale, deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione” e che permettono di maturare i cosiddetti crediti speciali/obbligatori.

Le materie obbligatorie sono segnalate nelle circolari informative degli eventi e sono disponibili sul portale della formazione nella scheda dettaglio evento.

 

L'Ordine territoriale favorisce lo svolgimento gratuito della formazione erogando un’ampia offerta formativa (con l’utilizzo di risorse proprie o eventualmente ottenibili da specifiche sovvenzioni per la formazione professionale da enti finanziatori) tramite la promozione ed organizzazione di attività, fornendo così ai professionisti maggiori occasioni e strumenti adeguati per l’aggiornamento mirato; la responsabilità del controllo nonché dei contenuti spetta all’Ordine territoriale.

Le attività formative valide ai fini dell’attribuzione dei crediti sono esclusivamente quelle derivanti dalle iniziative inserite nei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali ed inviati al Consiglio Nazionale per l’approvazione; all’Ordine territoriale spetta il controllo dell’effettiva partecipazione dell’iscritto.

L’iscritto può svolgere tutte le attività formative sia attraverso corsi in aula sia in modalità e-learning, senza alcun limite, e tramite piattaforme informatiche riconosciute dal Consiglio Nazionale (art.1 c.4 del Regolamento della FPC).

I Consigli degli Ordini valutano, ai fini disciplinari, il comportamento degli iscritti in materia di formazione professionale continua, ivi compresa l’inosservanza dell’obbligo formativo.

Normativa Formazione Professionale Continua

Sanzioni

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Deroga per il triennio formativo 2020 – 2022

Il 28 settembre 2020 il CNDCEC ha diramato l’Informativa n. 110/2020 con la quale ha comunicato che per l’anno 2020:

  • per tutti gli iscritti viene meno l’obbligo di conseguire almeno 20 crediti formativi all’anno ed il mancato conseguimento nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022;
  • per gli iscritti che abbiano compiuto o compiranno 65 anni di età nel corso del triennio viene meno l’obbligo di conseguire 7 crediti formativi all’anno ed il mancato conseguimento nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022.

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Modalità di caricamento dei crediti formativi

Gli eventi formativi possono essere accreditati dall’Ordine di Cagliari, da altri Ordini territoriali o da soggetti autorizzati dal CNDCEC e dal MEF.

Per i crediti maturati in eventi accreditati da altri Ordini territoriali o da soggetti autorizzati, sia per i corsi fruibili in e-learning sia in aula, le presenze vengono caricate in modalità telematica direttamente dall’ente accreditante sul portale del CNDCEC il quale comunica agli Ordini di appartenenza l’avvenuto caricamento dei crediti per i propri iscritti. Successivamente la Segreteria trasferisce massivamente tali dati nella piattaforma ISI Formazione nella posizione dei singoli iscritti.

Questa trasmissione è periodica e non tempestiva, ma comunque certa.      

L’Ordine di Cagliari non è abilitato a caricare nelle singole posizioni questo tipo di crediti e, quindi, non è necessario l’invio alla segreteria dei relativi attestati, che possono però servire all’iscritto per memoria personale per avere la situazione aggiornata sulle altre formazioni obbligatorie (formazione revisori legali, formazione revisori enti locali, formazione antiriciclaggio). Si ricorda che gli attestati devono contenere sempre il codice di accredito dell’evento, le materie FPC le materie MEF e il numero di ore partecipate.

I crediti maturati con attività formative particolari di cui all’art. 16 del Regolamento FPC (es. docenze, pubblicazioni), vanno invece sempre comunicati, tramite apposito modulo scaricabile qui,  alla Segreteria  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  

Eventuali richieste di esonero  di cui all’art. 8 del Regolamento FPC possono essere richieste inviando gli appositi moduli a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

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