Come accedere alla procedura di sovraindebitamento
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA
1. Competenza territoriale
Il debitore che si rivolge all’OCC di Cagliari deve avere il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Cagliari. Il centro degli interessi principali è inteso come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Verifica la competenza territoriale del Tribunale di Cagliari
2. Stato di sovraindebitamento
Presupposto per accedere al servizio è il sovraindebitamento, cioè il perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, con difficoltà di adempiere ai propri impegni ovvero l’incapacità di adempierle regolarmente (stato di insolvenza). Rientra nella definizione di sovraindebitato anche il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine anche se non ancora insolvente (stato di crisi).
3. Soggetti che possono accedere al servizio:
- Consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in accomandita semplice, società in nome collettivo o società in accomandita semplice per azioni, per debiti estranei a quelli sociali);
- Professionista;
- Imprese minori (ovvero l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza; ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza; un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000).
- Imprese agricole (tutte le imprese che svolgono le attività agricole definite dall’art. 2135 codice civile);
- le c.d. start up innovative di cui al dl 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
I Membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76
L’istanza non è ammissibile quando il debitore:
- è soggetto/a o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Informazioni sui requisiti d’accesso | Informativa sul ruolo attivo del debitore, sui costi della procedura e documentazione da produrre
COME ACCEDERE A UNA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO
Il soggetto interessato, in presenza dei requisiti di accesso previsti dalla norma, dovrà:
- trasmettere l’istanza di nomina di un gestore della crisi, completa di tutti gli allegati obbligatori, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o pec Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ;
- versare a favore dell’OCC di euro 244,00 a titolo di rimborso spese per la Segreteria OCC (modalità di pagamento).
Si raccomanda il deposito dei documenti tramite e-mail o pec, nel caso in cui i soggetti interessati siano impossibilitati a depositare telematicamente i documenti è consentito il deposito direttamente allo sportello previo appuntamento concordato telefonicamente con la Segreteria dell’OCC (070/285347, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30).
MODULISTICA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi
Procura alle liti (solo se assistiti da un legale)
Descrizione delle attività e passività
Richiesta di accesso ad una procedura familiare (solo per le procedure familiari di cui all'art. 66 CCII)
Allegati obbligatori:
- copia di un documento d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (preferibilmente mod. Unico o mod. 730);
- autocertificazione dello stato di famiglia (solo per le procedure familiari);
- bilancio degli ultimi 3 anni, situazione patrimoniale ed economica aggiornata, autocertificazione di iscrizione (o cancellazione) nel Registro delle imprese (solo per le procedure in cui l’istante non è consumatore).
Non verranno prese in considerazione le istanze che, anche a seguito di richiesta integrazione documentale, risultino incomplete o prive del versamento del rimborso spese per la Segreteria OCC.
Per l’attività dell’Organismo e del Gestore è previsto un compenso che sarà determinato a seguito del deposito dell’istanza e della nomina del gestore della crisi in base a quanto disposto dal D.M. 202/2014 Capo III artt. 14 e seguenti in tema di “Determinazione dei compensi”.
Il compenso ed il rimborso delle spese sono dovuti indipendentemente dall’esito positivo o negativo della Procedura. Il saldo dei compensi ed il rimborso delle spese saranno determinati, in via definitiva, sulla base delle attività e passività accertate nel corso della Procedura e comunicati al debitore prima del deposito della relazione/attestazione richiesta dalla legge da parte del Gestore della Crisi.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati a favore dell’OCC attraverso il sistema PAGOPA.
ALTRA MODULISTICA
Accettazione preventivo compenso OCC


