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TIROCINIO PROFESSIONALE – Sezione A e B

Tutte le istanze potranno essere depositate:

Il tirocinio decorrerà dalla data di protocollo della Segreteria.

Per evitare discordanza tra la data di trasmissione e la data di protocollazione, si consiglia di trasmettere le istanze in un giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) la mattina dalle 8.00 alle 13.00.

Qualora l’istanza pervenga durante l’orario di chiusura o in un giorno non lavorativo per ferie e/o festività (verificare gli avvisi all’homepage del sito istituzionale per la verifica) farà fede comunque fede la data di protocollo che sarà garantita il primo giorno utile lavorativo.

L'istanza non può essere trasmessa prima che il tirocinio sia iniziato.

 

Non potranno essere accettate le istanze prive della documentazione richiesta.

Per le istanze che richiedono l’apposizione di marca dovrà essere allegata anche la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo.

 

Tutte le istanze relative alla sospensione o trasferimento Dominus devono essere comunicate alla Segreteria dell’Ordine entro 15 giorni dalla data d’interruzione o ripresa del tirocinio (art. 8 comma 6 D.M. n. 143 del 7/08/2009).

 

I versamenti dovuti per l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti e per il rilascio del certificato di compiuto tirocino devono essere effettuati con avviso PagoPA generabile direttamente al seguente link:

genera avviso PagoPA.

Per l'iscrizione selezionare "servizi di segreteria" e scegliere la tariffa IP - nuova iscrizione registro praticanti.

Per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio selezionare "servizi di segreteria" e scegliere la tariffa DS - diritti di segreteria. 

 

Per informazioni contattare il numero 070 285347 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30)

Impiegato addetto alle istanze d’iscrizione Valeria Poddighe

 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO TIROCINIO

Guida iscrizioni al registro tirocinio

Informativa tirocinio in convenzione

Informativa libretto del tirocinio

Modulistica iscrizioni al registro tirocinio

 

INTERRUZIONE TIROCINIO

Comunicazione interruzione tirocinio

Comunicazione sospensione tirocinio contestuale agli studi al compimento del semestre e delle ore previste dalla convenzione

Comunicazione ripresa tirocinio senza variazione dominus

Comunicazione ripresa tirocinio con variazione dominus

Cancellazione dal registro tirocinio per rinuncia

 

VARIAZIONE DOMINUS

Modulistica variazione dominus

 

ALTRA MODULISTICA

Certificato di compiuto tirocinio

Richiesta nulla osta per trasferimento

Istanza d’inserimento nell’elenco dei disponibili al tirocinio 

 

Elenco dei disponibili al tirocinio professionale

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Al momento non ci sono richieste di inserimento nell'elenco

 

 

ESAME DI STATO - Compiuto tirocinio

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In occasione della recente emanazione della Ordinanza di indizione degli esami di Stato per l’anno 2016 (Ordinanza MIUR 1 marzo 2016, n. 110,allegata) riguardante la data di compiuto tirocinio.

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato l’Ordinanza in questione prevede che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami”.

Il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine. Ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del periodo di tirocinio prescritto, previo espletamento da parte del Consiglio stesso dell’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato come previsto dall’Art. 11, D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

 

Solo a partire dalla assunzione della delibera si potrà legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il tirocinio.

Allegato

 

 

 

SCADENZA TIROCINIO - Validità temporale tirocinio al fine del sostenimento dell’esame di stato

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Il nostro Consiglio Nazionale, con l’Informativa n. 11/2019 dello scorso 1° febbraio 2019 comunica che il Ministero dell’Università, al fine di diramare alcuni dubbi sollevati in merito alla possibilità di partecipazione all’Esame di Stato per i candidati il cui tirocinio – ai sensi dell’art. 6, comma 12 del D.P.R. 137/2012 – è soggetto a scadenza, ha inviato al Consiglio Nazionale stesso la nota protocollo n. 2854 del 29 gennaio 2019 con la quale ha chiarito che possono essere considerati validi tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Stato.

Leggi l’informativa n. 11/2019 e la nota MIUR

 


TIROCINIO - Perdita Efficacia Dopo 5 Anni

Il tirocinio iniziato a partire dal 16 agosto 2012 non ha validità illimitata nel tempo, ma perde efficacia trascorsi 5 anni dalla data di completamento dello stesso senza che sia superato l'Esame di Stato.

Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del "certificato", ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al DPR 137/2012 (" ... stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo").

 

Art. 6 DPR 7 agosto 2012, n. 137 e relazione illustrativa

Inf.CNDCEC 3/2014 del 12 marzo 2014

PRONTO ORDINI 73-2015 del 6 maggio 2015

 

 

Tirocinio tramite corso di formazione

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Pubblicato nel Bollettino ufficiale del 15 aprile 2016 il " Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante la frequenza di corsi di formazione professionale". In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, del DPR n. 137 del 2012, il regolamento disciplina la possibilità di sostituire un semestre di tirocinio presso uno studio con la frequenza di un corso di formazione.

Consulta il Bollettino ufficiale 

Consulta la scheda di lettura del CNDCEC

 

 

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