Tirocinanti

 

Ultimo aggiornamento 12/05/2025

SCADENZA TIROCINIO - Validità temporale tirocinio al fine del sostenimento dell’esame di stato

Il nostro Consiglio Nazionale, con l’Informativa n. 11/2019 dello scorso 1° febbraio 2019 comunica che il Ministero dell’Università, al fine di diramare alcuni dubbi sollevati in merito alla possibilità di partecipazione all’Esame di Stato per i candidati il cui tirocinio – ai sensi dell’art. 6, comma 12 del D.P.R. 137/2012 – è soggetto a scadenza, ha inviato al Consiglio Nazionale stesso la nota protocollo n. 2854 del 29 gennaio 2019 con la quale ha chiarito che possono essere considerati validi tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Stato.

Leggi l’informativa n. 11/2019 e la nota MIUR

 


TIROCINIO - Perdita Efficacia Dopo 5 Anni

Il tirocinio iniziato a partire dal 16 agosto 2012 non ha validità illimitata nel tempo, ma perde efficacia trascorsi 5 anni dalla data di completamento dello stesso senza che sia superato l'Esame di Stato.

Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del "certificato", ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al DPR 137/2012 (" ... stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo").

 

Art. 6 DPR 7 agosto 2012, n. 137 e relazione illustrativa

Inf.CNDCEC 3/2014 del 12 marzo 2014

PRONTO ORDINI 73-2015 del 6 maggio 2015

 

Ultimo aggiornamento 16/11/2020

Tirocinio tramite corso di formazione

Pubblicato nel Bollettino ufficiale del 15 aprile 2016 il " Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante la frequenza di corsi di formazione professionale". In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, del DPR n. 137 del 2012, il regolamento disciplina la possibilità di sostituire un semestre di tirocinio presso uno studio con la frequenza di un corso di formazione.

Consulta il Bollettino ufficiale 

Consulta la scheda di lettura del CNDCEC

 

 
Ultimo aggiornamento 10/09/2025

ESAME DI STATO - Compiuto tirocinio

In occasione della recente emanazione dell'Ordinanza di indizione degli esami di Stato per l’anno 2016 (Ordinanza MIUR 1 marzo 2016, n. 110,allegata) riguardante la data di compiuto tirocinio.

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato l’Ordinanza in questione prevede che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami”.

Il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine. Ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del periodo di tirocinio prescritto, previo espletamento da parte del Consiglio stesso dell’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato come previsto dall’Art. 11, D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

Solo a partire dalla assunzione della delibera si potrà legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il tirocinio.

Allegato

 

   
Ultimo aggiornamento 03/07/2026

Elenco dei disponibili al tirocinio professionale

Elenco disponibili al tirocinio aggiornato al 12/06/2025

Elenco