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Avv. Andrea Sorgentone

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Articolo uscito su “Italia Oggi” settimanale che ha dedicato ben una pagina alla sentenza 12965/2016 della Corte di Cassazione e, soprattutto, alla soluzione indicata dall'Avv. Sorgentone al congresso dell’AIGA tenutosi a Pescara il 14/10/2016.

In poche parole i tassi indicati nei TEGM ai fini della legge anti usura sono, quanto meno, errati, in quanto la stessa Banca d’Italia, nei Bollettini Statistici, indica tassi del tutto diversi e sensibilmente inferiori.

Significa che la L. 108/96 è inapplicabile non essendoci certezza della soglia anti usura, per unica soluzione per i Giudice è, come indicato nell’articolo, 1) utilizzare quale parametro di riferimento i tassi indicati nei Bollettini Statistici (in base ai quali la soglia anti usura è decisamente più bassa); 2) oppure utilizzare i tassi indicati nei TEGM per il favor rei ma conteggiando il tasso del conto in esame con la formula di matematica finanziaria; 3) oppure considerare i tassi dei Bollettini Statistici per provare lo squilibrio richiesto al fine della prova dell’usura soggettiva.

La cosa sicura, dati alla mano, che la sterile discussione sulla formula da applicare per la verifica del tasso effettivo e sulla omogeneità di matodo di calcolo rispetto alla formula utilizzata dalla Banca d’Italia, è superata essendo provato, dalla stessa Banca d’Italia, che il metodo di calcolo (oppure la rilevazione stessa) è errata.

PotreTe scaricare il Suo intervento al convegno dell’AIGA e la documentazione relativa dal sito www.sorgentone.com

Allegato articolo

 

Avv. Maurizio VILLANI

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 Omessa dichiarazione Iva con imposta a credito

Allegato articolo

   

Avv. Maurizio VILLANI

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 SANZIONI TRIBUTARIE

QUANDO SI APPLICA IL CUMULO GIURIDICO

Allegato articolo

   

Avv. Maurizio VILLANI

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Articolo Avv. Villani con allegate le note del Garante del contribuente per la Puglia del 27/09/2016, che ritiene illegittimi gli avvisi di pagamento dei Consorzi di Bonifica dell’Arneo e di “Ugento e Li Foggi” con invito all’annullamento in autotutela ed al rimborso delle somme sino ad oggi illegittimamente pagate;

Allegato articolo

Risoluzione n. 1788-2016

Risoluzione n. 1787-2016

 


   

Avv. Maurizio VILLANI

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 PROCESSO TRIBUTARIO

COMPETENZE DEI GIUDICI SU IPOTECHE DI EQUITALIA E RISARCIMENTO DANNI

Allegato articolo

   

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