Eventi formativi sovraindebitamento

Ultimo aggiornamento 10/09/2025

Nell’ottica di proporre una formazione specialistica di qualità sono stati individuati i seguenti corsi di formazione validi sia per l’iscrizione al Registro dei Gestori della Crisi tenuto dal Ministero di Giustizia sia per l’aggiornamento biennale obbligatorio per il mantenimento della stessa iscrizione (art. 4 D.M. 202/2014).

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Formazione obbligatoria dei gestori della crisi

Ultimo aggiornamento 10/09/2025

Ai sensi del D.M. 202/2014, art. 4 c. 5 lett. d) e c. 6, i gestori della crisi devono conseguire una specifica formazione di durata complessiva non inferiore a quaranta ore sia per l’iscrizione al Registro tenuto dal Ministero di Giustizia sia successivamente all'iscrizione per l’aggiornamento biennale obbligatorio.

Ai fini dell’iscrizione e dell’aggiornamento biennale sono validi i corsi di formazione, e-learning o in aula, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e codice materia D.4.19 (La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi) o, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della FPC, rientranti nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore (capitolo D.4 – diritto della crisi d’impresa).

Il primo biennio inizia a far data dal PDG d'iscrizione al Registro dei gestori della crisi disposto dal Ministero di Giustizia (per esempio un gestore iscritto con PDG datato 15 marzo 2018 dovrà aggiornare la propria formazione biennale entro il 15 marzo a partire dal 2020).

Fanno eccezione i gestori iscritti al Registro in base al cosiddetto regime transitorio (art. 19 D.M. 202/2014) per i quali il primo biennio è scaduto il 28/01/2020 e tale data farà fede anche per le successive scadenze.

Il non adempimento all’obbligo di aggiornamento biennale, entro la scadenza, determina dapprima la sospensione per un periodo non superiore a 90 giorni e successivamente la cancellazione, qualora continui a persistere la mancanza dei requisiti previsti dal D.M. 202/2014 (art. 4 dell’All. A al Regolamento dell’OCC dell’ODCEC di Cagliari).

Materiale didattico formazione gestori della crisi

Il gestore della crisi

Ultimo aggiornamento 10/09/2025

Il Gestore della crisi è “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore” (D.M. 202/2014).

Possono presentare la domanda di iscrizione al Registro dei Gestori della crisi dell’Organismo gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari che:

  • siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;
  • siano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;
  • siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
  • siano in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine;
  • non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
  • siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale quale Gestore della crisi.

Il Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ed il Direttore Generale della Giustizia Civile ne è il responsabile.  L'iscrizione e la cancellazione dei gestori della crisi dal Registro viene disposta dal Ministero attraverso provvedimenti del direttore generale.

Gli iscritti interessati potranno depositare l’istanza d’iscrizione:

  • allo sportello previo appuntamento concordato tramite e-mail scrivendo alla casella Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  (indicare nell’oggetto della e-mail “prenotazione sportello OCC”).
  • telematicamente con trasmissione dell’istanza scansionata, completa di tutti gli allegati, all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  indicando nell’oggetto “nome e cognome – trasmissione domanda d’iscrizione al Registro dei Gestori della Crisi”. La Segreteria, acquisita la documentazione provvederà a protocollarla ed inviare una e-mail con l’attestazione dell’avvenuta protocollazione.
  • per raccomandata AR presso la sede dell’Ordine, viale Trento n.94 – 09123 Cagliari

Le istanze d'iscrizione depositate presso la Segreteria dell'Organismo saranno inoltrate al Ministero della Giustizia con cadenza trimestrale.

MODULISTICA PER I GESTORI DELLA CRISI

Istanza d’iscrizione al Registro dei Gestori della Crisi

Autocertificazione dei requisiti del Gestore

Consenso alla trasmissione dei recapiti

Accettazione incarico

Richiesta di cancellazione dal Registro

ALTRA MODULISTICA – ACCESSO ALLE BANCHE DATI

CNDCEC - Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli O.C.C.

Richiesta accesso dati Centrale Rischi B. Italia P.Fisiche

Richiesta accesso dati Centrale Rischi B. Italia P.Giuridiche

Richiesta accesso dati Centrale Allarmi

Delega ritiro dati B. Italia

Richiesta accesso dati Agenzia delle Entrate Riscossione 

Autocertificazione per Agenzia delle Entrate Riscossione


LA LIBRERIA DEL GESTORE

Le relazioni del gestore della crisi nelle procedure di cui alla Legge 3/2012 - Documento della Fondazione ADR Commercialisti

La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio - Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

La relazione del gestore della crisi al piano del consumatore - Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 19/E